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1. Premessa.
Nozione di pacchetto turistico.
Premesso che: a)
il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva
90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore ed il
venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano
essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle
loro attività (art. 3/1 lettera a d.lgs. 111/95). B) il consumatore ha
diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico
(ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 111/95), che è documento indispensabile
per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 18 delle
presenti Condizioni generali di contratto. La nozione di pacchetto turistico (art.2/1 d.lgs. 111/95)
è la seguente: I pacchetti turistici
hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"
risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e
di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi
turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) ...che
costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
2. Fonti legislative.
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, regolato,
oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate
nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto,
sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che
estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni in quanto applicabili
- della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il
23.4.1970, nonchè dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.
3. Informazione obbligatoria - scheda tecnica.
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel
programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da
inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo
sono: estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore; estremi
della polizza assicurativa responsabilità civile; periodo di validità del
catalogo o programma fuori catalogo; cambio di riferimento ai fini degli
adeguamenti valutari, giorno o valore.
4. Prenotazioni.
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui la Chat and Tour s.r.l. invierà relativa
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di
viaggi Venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi
di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl.
111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
5. Pagamenti.
La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del
pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto
della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà
essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite
costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte
dell'agenzia intermediaria e/o della Chat and Tour s.r.l. la risoluzione di
diritto.
6. Prezzo.
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli
eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: - costi
di trasporto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse su alcune
tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati
al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso
dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del
programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data
riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni
incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori
catalogo.
7. Recesso del consumatore.
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali,
nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in
misura eccedente il 10%; - modifica in modo significativo di uno o più
elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai
fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e
proposta dalla Chat and Tour s.r.l. dopo la conclusione del contratto stesso
ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui
sopra, il consumatore ha alternativamente diritto: - ad usufruire di un
pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la
restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto
turistico abbia valore inferiore al primo; - alla restituzione della sola
parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di
rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione
(di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta
formulata dalla Chat and Tour s.r.l. si intende accettata. Al consumatore
che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma verrà addebitato al netto dell'acconto versato di
cui all'art. 5/1° comma - l'importo della penale nella misura qui di seguito
indicate (oltre al costo individuale di gestione pratica):
- 10% della quota di partecipazione dal 29° al 20° giorno prima della data
di partenza del viaggio;
- 25% della quota di partecipazione dal 19° al 10° giorno prima della data
di partenza del viaggio;
- 50% della quota di partecipazione dal 9° al 4° giorno prima della data di
partenza del viaggio;
- 80% della quota di partecipazione dal 3° giorno alla data di partenza del
viaggio;
- nessun rimborso dopo tale termine. Per tutte le partenze, nessun rimborso
sarà accordato a chi si presenterà alla partenza o chi decida di
interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso. Cosi pure nessun
rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o
inesattezza dei previsti documenti personali per l'espatrio. Nel caso di
gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla
firma del contratto.
8. Modifica o annullamento del pacchetto turistico
prima della partenza.
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, la Chat and Tour s.r.l.
comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei
servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione
alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di
riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto
turistico sostituivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente
articolo 7). Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche
quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da
casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico
acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, nonchè per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte
del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del
precedente art. 7), la Chat and Tour s.r.l. che annulla ( ex art. 1469 bis
numero 5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo
stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli
importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto
previsto dal precedente art.7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
9. Modifiche dopo la partenza.
La Chat and Tour s.r.l., qualora dopo la partenza si trovi
nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto
proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in
contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di
prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di
valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a
tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal
consumatore per seri e giustificati motivi, la Chat and Tour s.r.l. fornirà
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di
posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento
del rientro anticipato.
10. Sostituzioni.
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona
sempre che: l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; il
sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex
art. 10 d. lgs. 111/95) ed in particolare i requisiti relativi al
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; il soggetto subentrante
rimborsi alla Chat and Tour s.r.l. tutte le spese sostenute per procedere
alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della
cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonchè degli importi di
cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie
di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la
modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il
termine di cui al precedente punto a). La Chat and Tour s.r.l. non sarà
pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da
parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà
tempestivamente comunicata dalla Chat and Tour s.r.l. alle parti interessate
prima della partenza.
11. Obblighi dei partecipanti.
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o
di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonchè
dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza
della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in
vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite
loro dall'organizzatore, nonchè ai regolamenti ed alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse
subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il
consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del
diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del
danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al
diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto
all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità
del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.
12. Classificazione alberghiera.
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e
formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio
è
erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il
servizio si riferisce, la Chat and Tour s.r.l. si riserva la facoltà di
fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione
della stessa da parte del consumatore.
13. Regime di responsabilità .
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da
terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da
fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da
quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto,
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia
stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in
alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle
leggi o convenzioni sopra citate.
14. Limiti del risarcimento.
Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona
non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste
dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui
inadempimento ne ha determinato la responsabilità : e precisamente la
Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel
testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul
trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul
contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore.
In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di 2.000
Franchi oro Germinal per danno alle cose previsto dall'art. 13 n° 2 CCV e
di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli
stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ.
15. Obbligo di assistenza.
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al
consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente
in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di
contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del
contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a
carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza
maggiore.
16. Reclami e denunce.
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata
dal consumatore senza ritardo affinchè l'organizzatore, il suo
rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore,
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la
località di Partenza.
17. Assicurazione contro le spese di annullamento e di
rimpatrio.
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le
spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà
altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di
rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18. Fondo di garanzia.
E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del
Ministero delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore
può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza
o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela
delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio
nel caso di viaggi all'estero Il fondo deve altresì fornire un'immediata
disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento
dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U.
n. 249 del 12/10/1999 (art. 21 n.5 D. lgs. N.111/95).
ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI
VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) Disposizioni normative.
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di
trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati
dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23;
artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle
relative al contratto di organizzazione nonchè dalle altre pattuizioni
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di
contratto.
B) Condizioni di contratto.
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra
riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1° comma;
art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina
assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di
pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al
contratto di pacchetto turistico (organizzatore viaggio ) va pertanto intesa
con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della legge numero 269 del
3/8/1998.
Comunicazione obbligatoria
ai sensi dell'art. 16 della legge numero 269 del
3/8/1998.
"La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti
alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono
commessi all'estero.
Trattamento dei dati personali
I dati personali verranno trattati nel pieno rispetto della legge 675/1996 e
che il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte
della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
I dati personali non saranno trasmessi ai terzi e potranno essere cancellati
in ogni momento, a richiesta del consumatore.
Assicurazioni
Polizza assicurativa MONDIAL ASSISTANCE
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